La separazione e il divorzio internazionale

 

Nome  
Email  
Messaggio  

Separazione e Divorzio Internazionale

Nel diritto di famiglia si pone spesso il problema di stabilire il diritto applicabile, nonché la giurisdizione, in tema di separazione e divorzio delle coppie internazionali, la cui nascita è diretta conseguenza della sempre maggiore mobilità dei cittadini comunitari ed extracomunitari all’interno dello spazio dell’Unione Europea.

 

La questione, infatti, si pone in relazione a quelle coppie con nazionalità comune o di nazionalità diversa che per motivi di lavoro o altro si trasferiscono in un uno Stato membro o anche terzo, diverso da quello dove hanno contratto matrimonio.

 

 

Il Giudice Competente - Regolamento UE n. 2201/2003

 

Per individuare il tribunale competente, nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali, occorre fare riferimento ai criteri di cui all’art. 3 del Regolamento U.E. n. 2201/2003, secondo il quale è competente, a pronunciare una sentenza di separazione personale, o di divorzio, o di annullamento del matrimonio, di una coppia internazionale, il giudice dello Stato membro:

 

1) nel cui territorio si trova: la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;

 

* oppure, se la domanda non è congiunta:

 

- la residenza abituale dei coniugi, o l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio “domicilio”;

 

2) di cui i due coniugi sono cittadini o del “domicilio” di entrambi i coniugi.

 

L'art. 7 del Regolamento Ue 2201/2003 prevede anche una competenza residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento stesso, disponendo che in tal caso la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

 

 

La legge applicabile - Regolamento UE 1259/2010

 

L'articolo 5 attribuisce dunque ai coniugi la facoltà di designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti di una delle seguenti leggi: 

 

a) quella dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo

 

b) quella dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; 

 

c) quella dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; 

 

d) quella del foro, e cioè la legge del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria scelta dalle parti.

 

L'articolo 8 del regolamento detta le regole per l'individuazione della legge allorché le parti non abbiano effettuato alcuna scelta; tale legge è quella dello Stato:

 

- della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;

 

- in mancanza: dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;

 

- in mancanza: di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;

 

- in mancanza: in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

 

 

 

 

Consulenza

 

Si prega di compilare il seguente form al fine di formulare un breve quesito, per richiedere informazioni, o per fissare un appuntamento; nel più breve tempo possibile l’Avv. Pesenti vi risponderà a mezzo mail.